A seguito dell’entrata in vigore del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 riguardante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica“ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, l’art. 36 introduce importanti modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 22 ottobre 2001, che riguarda le verifiche obbligatorie degli impianti di terra degli impianti elettrici effettuati da parte di Arpa o Organismo abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico ed Accredia inserendo l’art. 7-bis “Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe”. Tale informatizzazione delle banche dati degli impianti elettrici presso l’INAIL è volta a consentire la diffusione delle tecnologie digitali tra imprese e pubblica amministrazione, rendendo completamente informatizzato il processo di trasmissione dei dati delle suddette verifiche dalle imprese all’INAIL.
Si rammenta l’obbligo da parte del datore di lavoro di effettuare la denuncia del proprio impianto di terra all’INAIL attraverso il portale CIVA e delle verifiche periodiche di tale impianto ai sensi del DPR 462/01 ed a seguito del nuovo decreto di inserire l’Organismo incaricato nel nuovo database.
Vengono inoltre istituite le tariffe per l’effettuazione dell’attività di verifica ai sensi del D.P.R. 462/01 individuate dal Decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.
Le tariffe di verifica sono funzione delle fasce di potenza degli impianti elettrici e sono integrate ove applicabile dai costi di trasferta per personale e strumentazione, da oneri per analisi documentale e da oneri forfettari di missione.
L’organismo incaricato della verifica dovrà corrispondere all’INAIL una quota pari al 5% della tariffa definita dal Decreto dell’ISPESL del 05/07/2005 al fine di compensare i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati INAIL informatizzata delle verifiche.
L’art. 87 del D.Lgs. 81/08 prevede per il datore di lavoro, nel caso di una mancata effettuazione delle verifiche previste dalla legge del D.P.R. 462/2001 e per la mancanza di controlli degli impianti elettrici e di protezione delle scariche atmosferiche, una sanzione amministrativa pecuniaria da € 750,00 ad € 2.500,00.