A seguito dell’entrata in vigore del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 riguardante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica“ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, l’art. 36 introduce importanti modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 22 ottobre 2001, che riguarda le verifiche obbligatorie degli impianti di terra degli impianti elettrici effettuati da parte di Arpa o Organismo abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico ed Accredia inserendo l’art. 7-bis “Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe”. Continua a leggere
Archivio dell'autore: Tecnica Srl
Aggiornamento Privacy ex artt.13-14 Regolamento UE 679/2016 per il trattamento di dati personali
Desideriamo informarVi che il Regolamento Europeo 679/2016 (nel seguito anche per semplicità “Regolamento”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la suddetta normativa, i trattamenti di dati personali oggetto della presente informativa effettuati da Tecnica srl (“Titolare del Trattamento”) saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i suddetti dati vengono raccolti e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. Continua a leggere
Verifiche attrezzature di lavoro – Art. 71 D.Lgs. 81/08
IL CONTESTO NORMATIVO
L’articolo 71 del Decreto Legislativo 81/2008 obbliga il datore di lavoro a sottoporre le attrezzature di lavoro, indicate nell’ Allegato VII, a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. Continua a leggere
Decreto autorizzazione alla certificazione CE, ai sensi della Direttiva Ascensori 2014/33/UE
Il Decreto Direttoriale del 21 aprile 2016 autorizza l’Organismo Tecnica srl, con sede legale in Via Alessandro Volta, 14 – 18038 Sanremo (IM), ad effettuare l’attività di certificazione CE, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE, per i seguenti allegati e moduli di valutazione della conformità:
- Allegati V –VIII;
- attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99;
- attività di certificazione ai fini di accordo preventivo di cui all’art. 17 bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 162/99, come modificato dal D.P.R. n. 8/2015.
DIRETTIVA ASCENSORI 2014/33/UE
A partire dal 20 aprile 2016 è entrata in vigore la Direttiva 2014/33/UE abrogando la Direttiva 95/16/CE.
La nuova Direttiva, oltre a prevedere novità in materia di sorveglianza del mercato, di sanzioni ed allineandosi ai testi delle altre direttive comunitarie di prodotto, non sono state apportate sostanziali modifiche rispetto alla precedente direttiva. Vengono invece introdotte nuove figure definendone i compiti e gli obblighi, in particolare:
- rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un installatore o un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a compiti specificati;
- importatore: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un componente di sicurezza per ascensori originario di un Paese terzo;
- distributore: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un componente di sicurezza per ascensori;
- specifica tecnica: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori deve soddisfare;
- accreditamento: accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n.765/2008; Continua a leggere
DECRETO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 19/03/2015
Ai sensi dell’articolo 1 comma 2 del D.P.R. 8 del 19/01/2015 è stato emanato il Decreto 19/03/2015.
Il decreto indica la modalità di presentazione delle domande in deroga per l’installazione di ascensori aventi testata e/o fossa ridotta. Tale domanda può essere avanzata del proprietario dello stabile e dell’impianto o da un suo legale rappresentante direttamente ad un Organismo Accreditato e Notificato.
La documentazione da produrre all’Organismo Notificato per poter procedere con la certificazione relativa all’accordo preventivo per l’installazione dell’ascensore in deroga si differenzia a seconda dell’utilizzo o meno della norma UNI EN 81-21.
Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8
In Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2015, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio.
Il provvedimento apporta delle integrazioni al Decreto 162 del 1999 (modificato da decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214) al fine di adeguarne l’applicazione della Direttiva 1995, 95/16/CE – Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e rispondere alla costituzione in mora emessa dalla Commissione europea il 21 novembre 2011.
Montascale
Ai sensi del D.P.R. 214/2010 viene definito ascensore un “apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale e’ superiore a 15 gradi, destinato al trasporto:
- di persone,
- di persone e cose,
- soltanto di cose […]”
Pertanto, essendo il montascale un impianto di sollevamento, cliente in tale nuova definizione è soggetto, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 214/2010, alla comunicazione di messa in servizio da parte del proprietario o del suo legale rappresentante al Comune territorialmente competente che ne cura l’immatricolazione, entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di conformità e deve contenere le informazioni principali, tra cui: Continua a leggere
Presenza Amianto negli stabili in scadenza il 30 maggio 2013
Vi ricordiamo che quest’anno scade il termine triennale per il controllo dei materiali contenenti amianto ai sensi del D.M. 6/9/94 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma3, e dell’art. 12, comma 2 della Legge 27 marzo 1992 N. 257 relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto” .
Pertanto, come impone l’Art. 4, è necessario effettuare un sopraluogo finalizzato al possibile rinvenimento di manufatti contenenti amianto ed al momento in cui venisse rilevata la presenza dei materiali contenenti amianto in un edificio è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti. A tal fine è necessaria la nomina di una figura tecnica responsabile in grado di assicurare che si mantengano in buone condizioni i materiali stessi. Inoltre, il tecnico responsabile, dovrà ottemperare a quanto previsto dalla D.G.R. N. 105 del 20/12/1996 (Piano Regione Liguria Amianto), D.G.R. N. 42 del 21/01/2000 e D.G.R. N. 155 del 09/02/2001, entro il 30 maggio 2013, con la presentazione delle SCHEDE DI AUTONOTIFICA alla ASL competente corredate di relazione tecnica relativa allo stato dei materiali contenenti amianto.
Per ulteriori delucidazioni in merito i nostri uffici sono a Vostra disposizione.